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REGOLAMENTO INTERNO Art. 1 – L’Associazione Vision+ Onlus persegue ai sensi dell’articolo 3 comma 2 dello Statuto finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il miglioramento della cura e della assistenza nel campo delle malattie oculari, a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi. In via strumentale rispetto al conseguimento del suo scopo esclusivo, l'Associazione persegue, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi: a) la collaborazione con Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, fornendo assistenza e supporto operativo, nell'individuazione, nella/promozione e nella realizzazione di progetti e campagne socio-sanitarie e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i rischi e le conseguenze per la salute dell'individuo legati alle patologie oculari, nonché nello svolgimento delle attività ad essa collegate. b) il supporto allo sviluppo tecnologico ai paesi in via di sviluppo attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e la promozione dell'innovazione tecnologica come strumento per realizzare un'assistenza di maggiore efficacia ed efficienza; c) il supporto psicologico e terapeutico ai pazienti affetti da gravi menomazioni dell'apparato visivo, in particolare per quanto riguarda le patologie che più frequentemente colpiscono i bambini e gli anziani. d) il supporto allo sviluppo culturale, scientifico e di formazione dei medici e del personale infermieristico con particolare riguardo a quello dei paesi in via dì sviluppo sia in loco che presso strutture italiane ed estere; e) lo studio, la promozione e realizzazione di progetti, campagne e attività sociali legate alla tutela e salvaguardia della vista e delle malattie oculari ed alla loro prevenzione, controllo e cura in Italia e all'estero attraverso l'accrescimento delle conoscenze e della applicazione delle migliori cure ottiche, mediche e chirurgiche nel campo della oftalmologia.
Art. 2 - Chiunque voglia iscriversi alla Associazione deve farne domanda corredata dai propri dati alla Segreteria. Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide, a maggioranza e con effetto immediato, il Consiglio Direttivo; il Presidente ne darà comunicazione ai Soci durante la prima Assemblea successiva alla domanda di iscrizione per l’opportuna ratifica.
Art. 3 - I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori pagano la quota associativa deliberata dal Consiglio e ratificata dall’Assemblea. I Soci Onorari non sono tenuti a pagare alcuna quota. I Soci hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto ed il Regolamento Interno dell’Associazione nonché di versare la quota associativa annuale. I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed attività dell’Associazione, di essere elettori attivi e passivi per le cariche statutarie e di avere accesso agli atti e ai registri dell’Associazione. I Soci Fondatori, Sostenitori, Onorari e Ordinari sono soci permanenti e devono partecipare alla vita associativa in maniera non temporanea. La perdita della qualità di Socio avviene per: a) mancanza di partecipazione alla vita associativa; b) recesso, da effettuarsi mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo; c) decadenza, dopo il secondo anno di morosità nel versamento della quota associativa annuale; d) esclusione, per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell’Associazione, accertata dall’Assemblea con delibera motivata, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, se nominato; e) decesso. Art. 4 - Le quote associative annuali maturano dal 1° di gennaio di ciascun anno e si pagano tramite versamento su conto corrente bancario intestato alla Società, oppure direttamente al Tesoriere.
Art. 5 - Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo: a) l’impostazione dei programmi per lo svolgimento delle attività della Associazione; b) l’elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario scelti tra i membri del Consiglio Direttivo; c) la designazione del Tesoriere, anche esternamente al Consiglio Direttivo d) la nomina di un Direttore operativo; e) la proposta di ammissione di sospensione od espulsione di Soci ordinari; f) la istituzione di comitati scientifici; g) le deliberazioni sul bilancio finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale; h) la proposta all’assemblea del numero dei membri del Consiglio Direttivo; i) l’organizzazione di Convegni scientifici e non; l) la revoca dei poteri del Presidente quando sussistono giustificati motivi; m) la determinazione della quota associativa annuale; n) quanto altro disposto dallo Statuto.
Art. 6 - Sono attribuzioni del Presidente: a) la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio; b) la firma sociale; c) la presidenza delle assemblee ordinaria e straordinaria; d) la presidenza del Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Patrimonio Per il conseguimento della propria attività istituzionale l’associazione è dotata di un proprio patrimonio costituito, oltre che dal fondo di dotazione iniziale e dalle quote associative: da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche, concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione; da contributi, sussidi, elargizioni da parte di privati cittadini, società, enti pubblici o privati; dall'attività finanziaria derivante dalle attività connesse ed accessorie, e strumentali all'attività principale; da beni mobili e immobili divenuti proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali avanzi delle quote annuali versate dai soci.
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